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Scommesse in ippodromo, CdS: 'Gestore non può partecipare alle corse'

17 giugno 2025 - 10:29

Il Consiglio di Stato accoglie appello del ministero dell’Agricoltura, giusto negare autorizzazione a partecipare alle corse a società che gestisce ippodromo e raccolta scommesse.

Scritto da Fm
© Pxhere

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“Sussiste un conflitto di interessi fra la partecipazione alle gare con propri equini e la raccolta di scommesse ippiche.”

Così il Consiglio di Stato, nella sentenza con cui accoglie l'appello del ministero dell’Agricoltura contro la società Valentinia, gerente dell'ippodromo di Pontecagnano (Sa) per la riforma di una sentenza del Tar Lazio del 2024. Il tribunale amministrativo capitolino aveva dato ragione alla società, che aveva fatto ricorso per l'annullamento dei provvedimenti “in virtù dei quali le veniva negata l’autorizzazione alla partecipazione a competizioni ippiche (c,d, concessione colori di scuderia trotto) con prodotti equini di proprietà ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento delle corse al trotto sul rilievo che la stessa svolgesse attività incompatibili con la gestione di una scuderia (contestuale gestione delle corse in ippodromo e raccolta di scommesse ippiche)”.

Secondo il Tar Lazio, infatti, “la disciplina di settore non prevede 'alcun regime testuale delle incompatibilità - come noto, soggette al principio di legalità e tassatività - tra gestore dell’impianto e proprietario dei cavalli' né 'una clausola c.d. aperta che attribuisca all’autorità amministrativa competente al rilascio della autorizzazione alle corse il potere di valutare casisticamente ciascuna richiesta sotto il profilo della opportunità'”.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che sottolinea: “Si è già infatti evidenziato come la concessione dei colori presupponga, nei sensi di cui alla norma regolamentare da ultimo richiamata, l’esplicitazione di eventuali rapporti e relazioni con allibratori e titolari di agenzie ippiche che inibirebbero, come la stessa appellata riconosce la concessione in questione.

Tale situazione di incompatibilità si manifesta con maggior forza avuto riguardo ai contenuti del Disciplinare in forza del quale la società è autorizzata all’esercizio delle attività di offerta e raccolta di scommesse.

Con specifico riferimento ai rapporti con gli allibratori, l’art. 5 dispone che i contratti stipulati con questi ultimi abbiano i 'seguenti contenuti minimi:

a) garantire l’equità di trattamento e il rispetto delle medesime condizioni tra gli allibratori presenti nell’ippodromo;

b) assicurare che le postazioni siano facilmente accessibili e visibili al pubblico;

c) fornire gratuitamente il collegamento con il totalizzatore nazionale;

d) rispettare dei criteri di avvicendamento degli allibratori, eventualmente stabiliti dal ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, presso le postazioni ubicate all’interno degli ippodromi;

e) prevedere la risoluzione automatica del contratto nei casi di decadenza o revoca del disciplinare per la raccolta delle scommesse da parte dell’allibratore'”.

 

Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.

 

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