Corte Giustizia Umbria: ‘Ctd esclusi da pagamento dell’imposta unica’
La Corte di Giustizia per l’Umbria accoglie le censure sollevate dallo studio legale Agnello ed esclude i Ctd dal pagamento dell’imposta unica.
Scritto da Redazione
Con sette sentenze la Corte di Giustizia di II grado per l’Umbria accoglie le censure sollevate dallo studio legale Agnello fissando i criteri e la corretta interpretazione della normativa fiscale applicabile ai bookmaker esteri operanti in Italia.
La vicenda riguarda la tassazione delle scommesse raccolte dai Ctd per conto di Stanleybet, nei cui confronti l’Adm aveva calcolato l’imposta in via induttiva, aveva applicato il triplo della media provinciale secondo l’articolo 1 comma 644 della legge 190/2014, ritenendo l’attività illecita per assenza della concessione.
La Corte di Giustizia di II grado, con le sentenze depositate ha ribadito la liceità del modus operandi Stanleybet sul territorio italiano, in linea con la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e penale.
Il Collegio ha ritenuto errata la pretesa fiscale richiesta dall’Adm, chiarendo che la legge di stabilità 2016 ha definitivamente mutato la natura dell’imposta da indiretta a diretta, imponendola sul margine dell’attività (giocate meno vincite), e non più sul volume della raccolta. Principio valido per tutti gli operatori, “indipendentemente” dal possesso di concessione o dal collegamento al Totalizzatore Nazionale.
Nel solco di quanto già statuito dalla Corte di II grado per la Lombardia, i giudici umbri hanno riconosciuto che dall’anno 2016 la tassazione grava unicamente sul bookmaker e hanno confermato che i Centri trasmissione dati sono esclusi dal pagamento dell’Imposta unica.
A proposito l’avvocato Daniela Agnello, difensore di Stanleybet, precisa che questa decisione “conferma che la giurisprudenza sta finalmente convergendo verso un’interpretazione coerente con i principi del diritto unionale e della capacità contributiva effettiva. Proprio il legislatore che ha inteso tassare i ricavi delle scommesse, per cui non si può incidere dall’imposta il centro italiano, che consegue mere commissioni contrattualmente determinate”.