Tar Lazio annulla revoca licenza lotto: 'Adm doveva valutare il contesto'
Il Tar Lazio accoglie il ricorso di una ricevitoria de L'Aquila che si è vista revocare la licenza nonostante le difficoltà dovute a pandemia e sisma del 2009.
Scritto da Dd
"L’applicazione del parametro reddituale in termini meramente aritmetici e avulsi dal contesto concreto si risolve in una violazione ingiustificata del principio di proporzionalità".
Lo dice il Tar Lazio in una sentenza che accoglie il ricorso di una ricevitoria de L'Aquila che si è vista revocare dall'Agenzia dogane e monopoli la licenza per il gioco del lotto a causa del mancato raggiungimento, nel biennio 2022/2023, del limite minimo di raccolta (€ 25.530,53) previsto dalle determinazioni direttoriali.
Secondo il Tar "la valutazione automatica del dato reddituale, disancorata da qualsiasi esame del contesto fattuale, appare in contrasto con i principi generali dell’azione amministrativa, e in particolare (cita l'articolo 97 della Costituzione, Ndr) con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, nonché con il principio di buona fede contrattuale (artt. 1366 e 1375 del Codice civile) applicabile anche nei rapporti concessori."
Il Tribunale regionale ha tenuto in considerazione, in particolare, che "la ricevitoria della ricorrente è stata collocata, a seguito del sisma del 2009, in sedi provvisorie, tornando solo nel 2021 nella sede originaria", oltre al fatto che "il contesto urbano della città dell’Aquila permane ancora oggi caratterizzato da difficoltà di accesso e da una limitata ripresa della vita economica e sociale" e che "nei primi mesi del 2024 si è registrato un netto incremento della raccolta, correlato anche alla ripresa delle attività universitarie in prossimità dell’esercizio".
Tutti elementi che, a parere dei giudici, avrebbero dovuto essere considerati anche dall'Agenzia.